Come previsto dall’ art. 12 del D.L. 21.03.1978 n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191, chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque titolo consente per un periodo superiore a 1 mese l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso, ha l’obbligo di inviare una comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.
La comunicazione dovrà essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell’immobile e contenere l’esatta ubicazione dell’immobile, le generalità della persona che assume la disponibilità del bene, e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento dello stesso.
La comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile, dell’apposito modulo.
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