La figura giuridica del mediatore è disciplinata dal codice civile all’art. 1754 che lo definisce come colui che mette in relazione, anche in modo occasionale, due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L’agente immobiliare pertanto non vende immobili di proprietà dell’agenzia ma di proprietà di terzi e fornisce le caratteristiche e i prezzi degli stessi su precisa indicazione del proprietario dell’immobile stesso.
Il successivo articolo del codice civile, art. 1755, stabilisce inoltre che l'agente immobiliare ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti qualora l'affare sia concluso per effetto del suo intervento.
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